lunedì, maggio 31, 2004
Ieri pioveva e la pioggia ha avuto uno strano effetto su di me...sono rimasta ore a guardarla scivolare lungo i vetri della mia stanza era come un pianto interrotto e dolce, che cade interminabilmente per ore...leggera...delicata...Una tempesta silente..una tempesta di pensieri, di sentimenti...Non amo la pioggia e il grigiore del tempo che porta con se, perchè non amo il senso di chiusura che vi permane; amo il sole perchè è vita ed entusiasmo, amo il cielo blu che mi fa sentire libera...ma ieri la pioggia mi faceva sentire parte di se...un'ulteriore goccia anonima e sospesa ke cerca un posto dove cadere, solitaria e silenziosa, immersa nel buio della stanza, a tratti illuminata dai flash dei lampi che filtravano dalle tapparelle semichiuse......avrei voluto uscire mentre la pioggia si faceva sempre piu' battente... lasciare che l'acqua massaggiasse il mio viso, i miei capelli che pregni d'umidita' si sarebbero accalcati sul volto e il trucco che sarebbe sbiadito pian piano come la vita che fu...
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30.05.2004 |
giovedì, maggio 27, 2004
SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO
Eugenio Montale
Spesso il male di vivere ho incontrato:
era il rivo strozzato che gorgoglia,
era l'incartocciarsi della foglia
riarsa, era il cavallo stramazzato.
Bene non seppi, fuori del prodigio
che schiude la divina Indifferenza:
era la statua nella sonnolenza
del meriggio e la nuvola e il falco alto levato
IL 31 MAGGIO,
SE NON VERRA' MODIFICATO
IL DECRETO URBANI...
> E' stato approvato in Senato e in tutta fretta il decreto
> legge Urbani .
> Questi i punti sui quali non siamo d'accordo:
> 1) A fronte di un abbassamento della sanzione amministrativa per
chi scarica file (da 1500 a 154 euro) è comparso il penale, 4 anni di
reclusione, per chi "trae profitto" dai file illegali (ossia tutti coloro che non hanno la copia originale di ciò che viene scaricato e cioè tutti); quindi chi scarica musica è equiparato a chi uccide!
> 2) Rifacendosi ad una legge del 1939, chiunque gestisca siti (anche amatoriali) deve avere 2 copie di ciò che pubblica depositate a Roma e
Firenze. E' logico che così la maggioranza dei siti amatoriali, associazioni, organizzazioni di
volontariato e pagine personali, dovranno chiudere. La rete sarà riservata ai siti superprofessionali che potranno fare il bello ed il cattivo tempo. Si bloccherà la libera circolazione di notizie e la libertà di comunicazione!
Anche noi, come molti altri, ci rifaciamo all'articolo 3 della nostra Costituzione, che afferma: "E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." e chiediamo che venga rispettato".
PER QUESTI MOTIVI ABBIAMO ORGANIZZATO UN GIROTONDO TELEMATICO
> (NETSTRIKE)
>LUNEDI' 31 MAGGIO 2004 DALLE 15 ALLE 15.45 qualora il
DECRETO URBANI NON VENGA MODIFICATO PRIMA!
Con questa azione (simbolica e nonviolenta) INVITIAMO TUTTI I CITTADINI A COLLEGARSI CONTEMPORANEAMENTE
AL SITO www.beniculturali.it dalle 15 alle 15.45 di lunedì 31
maggio,
per dare voce alla nostra protesta:
non accetteremo che questo decreto
impedisca la libera circolazione delle idee e penalizzi la libertà e l'eguaglianza dei cittadini
COSA PUOI FARE?
- Prima del 31 maggio: diffondere il più possibile l'iniziativa spedendo questa e-mail ad amici, parenti e conoscenti ANCHE ALL'ESTERO!!!
Raccogliendo adesioni (da spedire a net_urbani@bobi2001.it),
gruppi, associazioni, partiti e individuali.
- Diffondere il banner ed il suo collegamento che puoi trovare a
www.bobi2001.it
- Scaricare e diffondendo il volantino presente su:
www.bobi2001.it/netstrikeurbani.rtf
- Collegarsi il 31 MAGGIO dalle 15.00 alle 15.45 al sito:
www.beniculturali.it
PIU' SAREMO E PIU' LA PROTESTA RAGGIUNGERA' LA SUA EFFICACIA!!!!
martedì, maggio 25, 2004
Continuerò a parlare pensando che sia la mia anima a farlo, continuerò a gridare attraverso i segni tangibili della mia scrittura che come solchi incideranno la superficie andando oltre il silenzio e l'oscurità che ci pervade. Saranno frammenti di un destino che continua a ricercare se stesso...
lunedì, maggio 24, 2004
Il nuovo “Codice dei beni culturali" Il nuovo “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è entrato in vigore il 1 maggio 2004 e si compone di 184 articoli che riguardano: definizione dei beni, tutela e conservazione, valorizzazione e fruizione. Recepisce anche le norme internazionali, tra cui la Convenzione UNIDROIT e la Convenzione UNESCO. Il presente D.L., tuttavia, viola in più punti l’articolo 9 della Costituzione che sottolinea il valore di salvaguardia che lo Stato dovrebbe avere sul patrimonio culturale: "la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela dela paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il Codice contiene per la prima volta la definizione di bene culturale e recepisce le modifiche agli art. 117 e 118 del Titolo V della Costituzione Italiana, che ha delegato alle Regioni e agli Enti Locali una parte delle prerogative giuridiche in precedenza detenute dallo Stato. Così facendo diminuisce la presenza dello Stato nel beni culturali, elemento di pericolo per le opere d’arte che vedono l’inserimento in questo campo di organismi poco competenti. 1.La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. 2.L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Pertanto sono state omesse: Articolo 20 1.I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. Omissis Articolo 21 1.Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la demolizione delle cose costituenti i beni culturali, anche con la successiva ricostituzione; omissis Debolezze nella legge: - Dire che la Soprintendenza debba verificare se esiste realmente il vincolo dell'interesse culturale, è come dire che lo Stato mette in dubbio se stesso. Se dobbiamo mantenere ai posteri la memoria storica non possiamo dubitare circa la trasmissione della conservazione. 1. Le cose immobili e mobili indicate all’articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. 2. I competenti organi del Ministero, d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione. 3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. omissis La riforma del Titolo V della Costituzione - con legge costituzionale n.3 del 2001 - nel riconfermare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela, ha attribuito alle regioni l’autorità legislativa concorrente in materia di valorizzazione dei beni e di promozione/organizzazione di attività culturali, evidenziando una dicotomia falsa in quanto non si sa, nel nuovo D.L. 42/2004, cosa si intenda per Valorizzazione: se un bene è ritenuto culturale è già di per sé VALORIZZATO!!! Si intende nella legge che la tutela è: “l’attività volta a individuare, proteggere e conservare i beni costituenti il patrimonio culturale al fine di garantirne la fruizione pubblica”. ”attività diretta a promuoverne la conoscenza, assicurando al pubblico le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione” - A quanto pare la valorizzazione intende dare alle opere d’arte un valore venale, ossia un PREZZO!! Così facendo si dà l’opportunità a un privato di acquisire un bene con il risultato che molte opere potrebbero lasciare l’Italia (il film di Totò in cui si vende la Fontana di Trevi non è poi così lontano…), inoltre si creerà una graduatoria naturale in ordine di importanza tra beni di prima classe e beni di seconda che li porterà a una inevitabile fatiscenza. Fin’ora lo Stato, invece, è stato sempre presente con i suoi vincoli e ha cercato di mantenere una salvaguardia equa sulle opere. Con il D.L. molti beni passeranno dal demanio dello Stato al patrimonio disponibile!!!! Articolo 111 1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. Altro grave disagio per le Soprintendenze sarà quello di schedare tutto il patrimonio disponibile all'interno di una regione entro 120 giorni, cosa impossibile se si pensa che nella sola Venezia ci sono ca. 700 opere d'arte!!! Questo porterà, inevitabilmente, a una frugalità nell'elencazione e a possibili distrazioni di catalogazione!!! Una legge debole e con numerosi punti interrogativi che ci lascia molto perplessi circa la possibilità di salvaguardare il nostro passato!!! Per un approfondimento analizzate il link:Articolo 3
Tutela del patrimonio culturale
Interventi vietati
Interventi soggetti ad autorizzazione
Articolo 12
Verifica dell’interesse culturale
Mentre per valorizzazione…
Attività di valorizzazione
venerdì, maggio 21, 2004
Oggi nella mia mail ho ricevuto questa lettera...
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Ciao Katia, sono un musicista, uno di quelli che oramai non riescono più a scrivere.
I motivi sono tanti e credimi non mi va di elencarli, posso solo dirti che oltre a togliermi il tempo mi tolgono anche la voglia.
Il mio nome è ..., CREDIMI non puoi immagginare il piacere che mi hai fatto nel rispondermi.
Mi auguro che la nostra "conversazione" non termini qui.
Io gli ho risposto così...
Nonostante la differenza di età trovo il tuo dialogare molto interessante e soprattutto delicato e pieno di sfumature, quelle che solo gli artisti sono in grado di cogliere. Certo parlare oggi di musica è deleiterio...credo ke la musica soffra molto la crisi del tempo e soffra soprattutto a causa di scelte sbagliate e contraddittorie che a volte, o spesso, sono avallate da leggi stupide e senza senso...La globalizzazione è ahimè forte anke lì dove la sensibilità, il valore dei grandi artisti, si traduce in fiumara fluente e anonima, tracciando solchi netti tra la vera musica, dimenticata, e il nulla costituito da canzonette prive di senso e ripetitive. Ho sfiorato un pò la musica ultimamente, quella vera, capace di produrre emozione, realizzata da gente grande ma oscurata da forti macigni che ne impediscono il cammino, la via libera di esprimersi...Ho sognato con quelle musiche, ho vibrato...ma se voi ke ne siete in grado, voi ke ci offrite così grandi emozioni decidete di mollare come faremo noi a sognare ancora? Spero che anche tu nn decida di mollare come spesso avviene...
LEGGE URBANI:
ULTERIORE SMACCO PER LA MUSICA!!!!

